In questo secondo appuntamento di approfondimento, mi è parso necessario segnalare le importanti novità introdotte dal ns. legislatore alla normativa della filiazione prevista dal ns. codice civile.
Finalmente la nuova Legge 10 dicembre 2012, n. 219, all’ultimo articolo (art. 11) stabilisce che: “Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».”
Lo scopo della norma è quindi diretto ad eliminate le discriminazioni ancora esistenti tra “figli legittimi”, ossia nati da genitori sposati e “figli naturali”, nati da genitori non legati da vincoli coniugali.
Lo chiarisce definitivamente il nuovo articolo 315 c.c. così modificato:
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
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Quindi in breve, stessi diritti e stessi doveri per tutti i figli. Ma quali sono questi diritti e questi doveri?
Troviamo la risposta nel nuovo articolo 315-bis c.c. introdotto con la legge in commento:
Diritti e doveri del figlio. – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa».
Dal rapporto genitore-figlio nascono quindi precisi diritti e doveri reciproci.
Il primo tra questi è il diritto al mantenimento.
L’obbligo di mantenimento della prole “nasce” quindi dal primo giorno: il dovere di provvedere ai propri figli è, infatti, legato al rapporto stesso di filiazione.
E’ un dovere autonomo per ciascun genitore e calcolato in ragione delle proprie sostanze: ogni genitore devi quindi provvedere al mantenimento del figlio in relazione alle proprie sostanze, ed indipendentemente dalle capacità economiche dell’altro genitore.
Questo principio trova conferma anche nella recente legge sull’affido condiviso dei figli minori in caso di separazione dei genitori coniugati con cui è stato imposto un regime di necessaria condivisione sia degli oneri economici legati al loro mantenimento sia, ed ancor prima, delle decisioni relative alla loro crescita ed educazione.
Segnalo sul punto un’importante, per non dire eclatante, sentenza della Cassazione Civile (Cass. n. 10174 del 20 giugno 2012) con la quale sono state finalmente accolte le contestazioni dell’ex-marito relative al suo mancato coinvolgimento nelle scelte di istruzione della minore ed alla pretese di rimborso delle spese sostenute autonomamente dalla madre per l’iscrizione del figlio ad in istituto privato.
Finalmente quindi si è riconosciuto il diritto del genitore onerato del pagamento delle spese di mantenimento, ad assumere un ruolo attivo nella crescita del proprio figli e non di mero finanziatore passivo delle decisioni unilaterali dell’altro coniuge.
In breve, la decisione potrebbe essere cosi riassunta: se non mi fai partecipare alla decisione, paghi le spese delle tue decisioni!
Francamente mi sento di condividere il principio: troppo spesso infatti si finisce per privare un genitore (il padre, diciamocelo !!!!) del proprio importante compito, quello di crescere il proprio figlio.
Spero di non dispiacere a troppe mamme, diversamente mi ritroverò a difendere solo i papà.
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Concludo, rimandandovi ai prossimi post di approfondimento della nuova legge: sono infatti state apportate anche altre importanti modifiche che offrono spunti di riflessioni sui quali non mancherò di annoiarvi.
A presto.

Avv. Simona Adele Vidè