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Donazioni di sangue e pensioni, il Senato approva.

Nella seduta del 29 ottobre 2005 il Senato ha approvato definitivamente l’emendamento che estende la definizione di “prestazione effettiva di lavoro” anche alle giornate dedicate alla donazione di sangue ed emocomponenti.
La votazione complessiva sul DDL recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (ddl n. 1015-B).ha avuto 174 voti favorevoli, 53 contrari e un astenuto.

“Comunichiamo con viva soddisfazione – ha dichiarato il presidente di AVIS NAZIONALE, Vincenzo Saturni – che grazie all’impegno delle associazioni di donatori è stato ripristinato in via definitiva al Senato il riconoscimento a fini pensionistici della giornate di donazione di sangue ed emocomponenti, come previsto dalla legge 219/05.
Per il raggiungimento di questo non semplice traguardo è doveroso ringraziare tutti coloro -volontari delle nostre sedi, esponenti della società civile e del terzo settore, parlamentari e membri del governo- che a vario titolo ci hanno sostenuto.
Con soddisfazione di tutti siamo arrivati in tempi brevi ad una risoluzione definitiva del problema, che ha sanato un’ingiustizia e ha ribadito il valore etico e sociale della donazione, un gesto semplice e generoso che i nostri donatori mettono in atto ogni giorno”.

 

La legge dice:

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall’anno 2005. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.