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Diritto al nome e al cognome del neonato [Avv. Simona Vidè]

Sono molto lieta di iniziare questa nuova collaborazione all’interno di questo bellissimo portale dedicato ai bambini e spero di poter offrire a tutti voi naviganti-utenti un contributo utile.

Innanzitutto mi presento: mi chiamo Simona Vidè, sono un avvocato iscritto all’albo di Monza ed esercito dal 2001 questa bellissima professione. Sono anche mamma di due bimbi in età scolare e quindi, posso dire di avere una modesta “esperienza sul campo”!

Nel mio ruolo professionale mi occupo spesso di problematiche attinenti all’ambito familiare. Il diritto di famiglia è da sempre una delle mie più grandi passioni.
Lo scopo di questa mia presenza sul Portale dei Bambini è di natura informativa, ovviamente in ambito legale.
Mi sono chiesta quale poteva essere il primo argomento e la questione del diritto al nome ed al cognome del neonato mi è parsa un buon inizio.
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A primo avviso la risposta sembra scontata: il nome verrà deciso dai genitori, il cognome sarà del papà. Ma la legge cosa prevede? Le norme sono uguali anche se i genitori sono solo conviventi? Può la mamma trasmettere il proprio cognome al figlio in aggiunta o in sostituzione di quello del padre?
Procediamo con ordine ed iniziamo dal nome.
La legge recentemente modificata prevede che “Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi”.
E’ vietato attribuire il medesimo nome del padre vivente o di fratello o sorelle, ma soprattutto è vietato attribuire un nome ridicoli o svilenti che possano comunque pregiudicare l’identità personale dell’individuo. Segnalo però una recentissima sentenza della Cassazione, riportata anche dalla stampa, con cui è stato autorizzato l’utilizzo del nome Andrea scelto dai genitori per la loro figlia femmina. Sia il Tribunale, sia la Corte d’appello di Firenze si erano espressi in senso contrario.
Un po’ più complessi sono i riferimenti normativi per l’attribuzione del cognome.
La recentissima legge n. 219 del dicembre 2012 equipara finalmente in tutto e per tutto i figli naturali ai figli legittimi ed ha inciso anche su queste problematiche. L’art. 262 del codice civile era infatti riservato ai soli figli naturali. Con le modifiche apportate dalla nuova legge è ora applicabile ai figli, tutti. Questa norma prevede tre ipotesi di riconoscimento:
1) quella ad opera del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento: in questo caso il figlio assume il cognome del genitore predetto.
2) quella di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori: in questo caso il figlio assumerà il cognome paterno;
3) quella del riconoscimento fatto o accertato dopo l’anteriore riconoscimento da parte della madre: in questo caso il figlio maggiorenne può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre; per il figlio minore di età dovrà decide il giudice.
Concludo segnalando che il diritto al nome, quale diritto della personalità garantito anche dalla Costituzione può anche essere oggetto di tutela. L’art. 7 del codice civile prevede che “La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.”
In breve, significa che si può agire in giudizio per chiedere la cessazione dell’uso del nostro nome ad opera di terzi quando ciò ci arrechi un danno e si potrà anche richiedere un risarcimento.
Spero che questi brevi accenni risultino utili: la scelta del nome è infatti la prima grande responsabilità che si assumono i futuri genitori .
Molti altri aspetti si potrebbero approfondire sull’argomento ma, non voglio dilungarmi troppo.
Non mi resta che salutarvi tutti e rimandarvi ai prossimi post.
Simona Vidè

Tutti finalmente “FIGLI” con la nuova legge n. 219/2012.[Avv. Simona Vidè]

In questo secondo appuntamento di approfondimento, mi è parso necessario segnalare le importanti novità introdotte dal ns. legislatore alla normativa della filiazione prevista dal ns. codice civile.
Finalmente la nuova Legge 10 dicembre 2012, n. 219, all’ultimo articolo (art. 11) stabilisce che: “Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».”
Lo scopo della norma è quindi diretto ad eliminate le discriminazioni ancora esistenti tra “figli legittimi”, ossia nati da genitori sposati e “figli naturali”, nati da genitori non legati da vincoli coniugali.
Lo chiarisce definitivamente il nuovo articolo 315 c.c. così modificato:
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
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Quindi in breve, stessi diritti e stessi doveri per tutti i figli. Ma quali sono questi diritti e questi doveri?
Troviamo la risposta nel nuovo articolo 315-bis c.c. introdotto con la legge in commento:
Diritti e doveri del figlio. – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa».
Dal rapporto genitore-figlio nascono quindi precisi diritti e doveri reciproci.
Il primo tra questi è il diritto al mantenimento.
L’obbligo di mantenimento della prole “nasce” quindi dal primo giorno: il dovere di provvedere ai propri figli è, infatti, legato al rapporto stesso di filiazione.
E’ un dovere autonomo per ciascun genitore e calcolato in ragione delle proprie sostanze: ogni genitore devi quindi provvedere al mantenimento del figlio in relazione alle proprie sostanze, ed indipendentemente dalle capacità economiche dell’altro genitore.
Questo principio trova conferma anche nella recente legge sull’affido condiviso dei figli minori in caso di separazione dei genitori coniugati con cui è stato imposto un regime di necessaria condivisione sia degli oneri economici legati al loro mantenimento sia, ed ancor prima, delle decisioni relative alla loro crescita ed educazione.
Segnalo sul punto un’importante, per non dire eclatante, sentenza della Cassazione Civile (Cass. n. 10174 del 20 giugno 2012) con la quale sono state finalmente accolte le contestazioni dell’ex-marito relative al suo mancato coinvolgimento nelle scelte di istruzione della minore ed alla pretese di rimborso delle spese sostenute autonomamente dalla madre per l’iscrizione del figlio ad in istituto privato.
Finalmente quindi si è riconosciuto il diritto del genitore onerato del pagamento delle spese di mantenimento, ad assumere un ruolo attivo nella crescita del proprio figli e non di mero finanziatore passivo delle decisioni unilaterali dell’altro coniuge.
In breve, la decisione potrebbe essere cosi riassunta: se non mi fai partecipare alla decisione, paghi le spese delle tue decisioni!
Francamente mi sento di condividere il principio: troppo spesso infatti si finisce per privare un genitore (il padre, diciamocelo !!!!) del proprio importante compito, quello di crescere il proprio figlio.
Spero di non dispiacere a troppe mamme, diversamente mi ritroverò a difendere solo i papà.
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Concludo, rimandandovi ai prossimi post di approfondimento della nuova legge: sono infatti state apportate anche altre importanti modifiche che offrono spunti di riflessioni sui quali non mancherò di annoiarvi.
A presto.

Avv. Simona Adele Vidè