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Doveri verso i figli

Codice civile

LIBRO PRIMO. Delle persone e della famiglia – TITOLO SESTO. Del matrimonio – CAPO QUARTO. Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

art. 147 Doveri verso i figli – Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

art. 148 Concorso negli oneri – I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli – Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi che l’esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710). Nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell’accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

Diritto al nome e al cognome del neonato [Avv. Simona Vidè]

Sono molto lieta di iniziare questa nuova collaborazione all’interno di questo bellissimo portale dedicato ai bambini e spero di poter offrire a tutti voi naviganti-utenti un contributo utile.

Innanzitutto mi presento: mi chiamo Simona Vidè, sono un avvocato iscritto all’albo di Monza ed esercito dal 2001 questa bellissima professione. Sono anche mamma di due bimbi in età scolare e quindi, posso dire di avere una modesta “esperienza sul campo”!

Nel mio ruolo professionale mi occupo spesso di problematiche attinenti all’ambito familiare. Il diritto di famiglia è da sempre una delle mie più grandi passioni.
Lo scopo di questa mia presenza sul Portale dei Bambini è di natura informativa, ovviamente in ambito legale.
Mi sono chiesta quale poteva essere il primo argomento e la questione del diritto al nome ed al cognome del neonato mi è parsa un buon inizio.
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A primo avviso la risposta sembra scontata: il nome verrà deciso dai genitori, il cognome sarà del papà. Ma la legge cosa prevede? Le norme sono uguali anche se i genitori sono solo conviventi? Può la mamma trasmettere il proprio cognome al figlio in aggiunta o in sostituzione di quello del padre?
Procediamo con ordine ed iniziamo dal nome.
La legge recentemente modificata prevede che “Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi”.
E’ vietato attribuire il medesimo nome del padre vivente o di fratello o sorelle, ma soprattutto è vietato attribuire un nome ridicoli o svilenti che possano comunque pregiudicare l’identità personale dell’individuo. Segnalo però una recentissima sentenza della Cassazione, riportata anche dalla stampa, con cui è stato autorizzato l’utilizzo del nome Andrea scelto dai genitori per la loro figlia femmina. Sia il Tribunale, sia la Corte d’appello di Firenze si erano espressi in senso contrario.
Un po’ più complessi sono i riferimenti normativi per l’attribuzione del cognome.
La recentissima legge n. 219 del dicembre 2012 equipara finalmente in tutto e per tutto i figli naturali ai figli legittimi ed ha inciso anche su queste problematiche. L’art. 262 del codice civile era infatti riservato ai soli figli naturali. Con le modifiche apportate dalla nuova legge è ora applicabile ai figli, tutti. Questa norma prevede tre ipotesi di riconoscimento:
1) quella ad opera del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento: in questo caso il figlio assume il cognome del genitore predetto.
2) quella di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori: in questo caso il figlio assumerà il cognome paterno;
3) quella del riconoscimento fatto o accertato dopo l’anteriore riconoscimento da parte della madre: in questo caso il figlio maggiorenne può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre; per il figlio minore di età dovrà decide il giudice.
Concludo segnalando che il diritto al nome, quale diritto della personalità garantito anche dalla Costituzione può anche essere oggetto di tutela. L’art. 7 del codice civile prevede che “La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.”
In breve, significa che si può agire in giudizio per chiedere la cessazione dell’uso del nostro nome ad opera di terzi quando ciò ci arrechi un danno e si potrà anche richiedere un risarcimento.
Spero che questi brevi accenni risultino utili: la scelta del nome è infatti la prima grande responsabilità che si assumono i futuri genitori .
Molti altri aspetti si potrebbero approfondire sull’argomento ma, non voglio dilungarmi troppo.
Non mi resta che salutarvi tutti e rimandarvi ai prossimi post.
Simona Vidè